Analizziamo un “primo” argomento molto importante, soprattutto per il venditore: l’ampliamento delle tolleranze costruttive rispetto al titolo abilitativo.
Il provvedimento amplifica le tolleranze costruttive per quanto riguarda l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e di ogni altro parametro, entro i seguenti limiti:
Entro Superficie utile
2% Superiori ai 500 metri quadri
3% Tra i 300 e i 500 metri quadri
4 % Tra i 100 e i 300 metri quadri
5% Inferiore ai 100 metri quadri
6% Inferiore ai 60 metri quadri
Sicuramente vuoi un esempio: nel titolo abilitativo è stato autorizzato una altezza di 2,70 metri per un appartamento di superficie utile 70 metri quadri, ma il costruttore l’ha realizzato a 2,80 m. Ciò, costituisce una violazione edilizia?
Non costituisce una violazione edilizia.
Perché? Il 5% di 2,70m = 0,135 m, se l’errore del costruttore è contenuto entro il limite 2,70 m + 0,135 m = 2,835 m il provvedimento stabilisce che non costituisce una violazione edilizia. EVVIVA!
Per la compravendita, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, sarà sufficiente allegare al rogito una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che certifico il rispetto delle tolleranze.