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Conformità urbanistica dei fabbricati con parziali difformità, ma dotati di abitabilità

9 Marzo 2024

Devo complimentarmi con la Giunta del Comune di Cuneo per aver stabilito, con delibera G.C. n. 290 del 17/11/2022, che per gli immobili costruiti con “parziale” difformità (non totale difformità o variazione essenziale), edificati prima del 30 gennaio 1977 e per i quali sia stato rilasciato dall’Amministrazione comunale un certificato di abitabilità o un altro atto equipollente, non è necessario alcun provvedimento di sanatoria o sanzionatorio.

Questa assunzione di responsabilità, che inoltre risulta essere inedita, mi sembra giusta poiché prima del 1977, il certificato di agibilità veniva rilasciato solo dopo il sopralluogo di un tecnico comunale, a conclusione dell’opera edile. Quindi, se il certificato è stato rilasciato, significa che l’interpretazione del tecnico era che le parziali difformità erano accettabili.

I criteri da applicare sono:

1. presenza del titolo abilitativo;

2. presenza del certificato di abitabilità rilasciato ai sensi dell’art. 221 R.D. 1265/1934;

3. presenza di opere eseguite in parziale difformità rispetto al progetto approvato, non segnalate dal Pubblico Ufficiale a seguito del sopralluogo di cui all’art. 221 R.D. 1265/1934;

4. atteggiarsi delle opere di cui al punto precedente quali “varianti in corso d’opera”;

5. realizzazione delle opere parzialmente difformi non oltre il 30 gennaio 1977.

Comunque, ti consiglio di consultare i tecnici del Comune di Cuneo prima di applicare questa delibera.

Infine, recentemente mi è capitato che per un rogito il Notaio, per garantirsi la commerciabilità dell’immobile, abbia richiesto al tecnico della parte venditrice una apposita relazione. In questa relazione il perito dopo attenta verifica dei 5 punti anzi elencati ha dichiarato: “Il sottoscritto tecnico, in base a quanto sopra esposto, dichiara che gli immobili oggetto della presente relazione risultano commerciabili e conformi alla disciplina edilizia”.

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